(Pubblicata nel  Supplemento  n.  2  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 21 luglio 2015) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge ha la finalita' di promuovere e garantire alle
persone con disabilita' pari opportunita' in tutti gli  ambiti  della
vita. 
  2. Con la presente legge  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  di
seguito denominata Provincia, nell'ambito dei propri poteri  e  delle
proprie competenze, in attuazione della Convenzione ONU  sui  diritti
delle persone con  disabilita'  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
statali ed europee, garantisce alle persone con disabilita': 
    a) il  pieno  rispetto  della  dignita'  umana  e  dell'autonomia
individuale, compresa la liberta' di compiere  le  proprie  scelte  e
l'indipendenza delle persone; 
    b) la non discriminazione; 
    c) la piena  ed  effettiva  partecipazione  ed  inclusione  nella
societa'; 
    d) le pari opportunita'; 
    e) l'accessibilita'; 
    f) il rispetto della differenza e  l'accettazione  delle  persone
con disabilita' come parte della  diversita'  umana  e  dell'umanita'
stessa.