(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 21 luglio 2015) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La presente legge ha la finalita' di promuovere e garantire alle persone con disabilita' pari opportunita' in tutti gli ambiti della vita. 2. Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie competenze, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' e nel rispetto delle disposizioni statali ed europee, garantisce alle persone con disabilita': a) il pieno rispetto della dignita' umana e dell'autonomia individuale, compresa la liberta' di compiere le proprie scelte e l'indipendenza delle persone; b) la non discriminazione; c) la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella societa'; d) le pari opportunita'; e) l'accessibilita'; f) il rispetto della differenza e l'accettazione delle persone con disabilita' come parte della diversita' umana e dell'umanita' stessa.